IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; Viste la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione - Definizioni 1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o piu' requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione. 2. Ai fini del presente regolamento e' considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono in appresso denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere". 3. La Commissione delle Comunita' europee e' in appresso denominata Commissione. 4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) "specificazioni tecniche", le norme, nonche' gli atti di benestare tecnico di cui all'art. 5; b) "norme armonizzate", le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; c) "documenti interpretativi", documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato A, e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonche' per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 3 e 6.