IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5,  comma  1,  della
legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21  dicembre  1988,
relativa   al   ravvicinamento   delle   disposizioni    legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti  i
prodotti da costruzione; 
  Vista la legge 5 novembre 1971,  n.  1086,  recante  norme  per  la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,  normale  o
precompresso ed a struttura metallica; 
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti 
  per  le  costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per  le  zone
sismiche; 
Viste la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive 
modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche; 
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei 
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante regolamento concernente l'espletamento  dei  servizi  di
prevenzione e di vigilanza antincendi; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 dicembre 1992; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Campo di applicazione - Definizioni 
 1. Il presente regolamento si applica ai  materiali  da  costruzione
nei casi in cui essi devono garantire  il  rispetto  di  uno  o  piu'
requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle  opere  di
costruzione. 
  2. Ai fini del presente regolamento e'  considerato  "materiale  da
costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o
assemblato in modo permanente negli edifici e nelle  altre  opere  di
ingegneria civile. I "materiali  da  costruzione"  sono  in  appresso
denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e
le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere". 
  3. La Commissione delle Comunita' europee e' in appresso denominata
Commissione. 
  4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) "specificazioni tecniche",  le  norme,  nonche'  gli  atti  di
benestare tecnico di cui all'art. 5; 
    b) "norme armonizzate", le specificazioni tecniche  adottate  dal
CEN o CENELEC o da entrambi su mandato  della  Commissione  conferito
conformemente alla direttiva  83/189/CEE.  I  numeri  di  riferimento
delle norme armonizzate  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e   dell'artigianato,   sulla   base   di   corrispondenti
riferimenti  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee; 
    c)  "documenti  interpretativi",  documenti   che   precisano   i
requisiti  essenziali  di  cui  all'allegato   A,   e   costituiscono
riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti
per il  rilascio  del  benestare  tecnico  europeo,  nonche'  per  il
riconoscimento  di  altre  specificazioni  tecniche  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6.